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INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
(O.P.C.M. 3907 del 13 novembre 2010)
Le domande vanno presentate entro il 3 Aprile 2011.
L’art. 2 comma 1 lettera c) della succitata O.P.C.M., prevede, tra le azioni da finanziare, nei
limiti d’importo previsti dall’art. 16 della stessa, ”interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati”.
L’art. 2 comma 3 della succitata O.P.C.M., stabilisce che i contributi di cui sopra “non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in
corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a
carico di risorse pubbliche per la stessa finalità”.
L’art. 2 comma 4 della succitata O.P.C.M., stabilisce che i contributi di cui sopra “sono erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie, di cui all’art. 51 del decreto del Presidente
della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente
ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a
residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all’esercizio continuativo di arte o
professione o attività produttiva”.
Ai sensi dell’art. 12 della citata O.P.C.M., il contributo per il singolo edificio, destinato
unicamente agli interventi sulle parti strutturali, è stabilito nella seguente misura massima:
a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadro di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni
unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadro di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni
unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadro di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni
unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari;
I cittadini che intendono avvalersi della possibilità di richiedere i contributi di cui sopra,
devono presentare istanza al Protocollo Generale del Comune, redatta secondo la
modulistica riportata nell’allegato 4 dell’O.P.C.M. 3907/2010, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’art. 14 comma 5 della citata O.P.C.M.
Ai sensi dell’art. 14 comma 4 della citata O.P.C.M., ”le richieste di contributo sono registrate
dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di
priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione,
occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, secondo i criteri
riportati nell’allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle
risorse ripartite di cui al comma 2”.
Ai sensi dell’art. 14 comma 6, la suddetta graduatoria di priorità sarà resa pubblica entro i
successivi sessanta giorni, ed
i soggetti collocati utilmente, dovranno presentare un progetto
d’intervento, sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all’Albo, coerente con la richiesta
presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di
centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, il
quale sarà sottoposto allo sportello unico del Comune, per il rilascio del permesso di costruire
e per il controllo. I progetti dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni contenute
nell’allegato 6.